Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12103 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12103 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANTONI STEFANO N. IL 02/01/1972
avverso la sentenza n. 2454/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto.

Il 17 luglio 2012 la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza
pronunziata il 15 ottobre 2010 dal Tribunale di Roma che aveva dichiarato Stefano
D’Antoni colpevole del reato previsto dall’art. 678 c.p. e lo aveva condannato alla
pena si sei mesi di arresto ed euro centocinquanta di ammenda.

l’imputato, il quale lamenta violazione di legge con riferimento all’omessa
traduzione all’udienza con conseguente invalida costituzione del rapporto
processuale.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
LQuando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai
sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) c.p.p., la Corte di cassazione è “giudice anche
del fatto” e per risolvere la relativa questione può — e talora deve necessariamente —
accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso
soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione
ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. (Sez. Un. 31 ottobre 2001, Policastro).
2.Nel caso di specie, dall’esame degli atti risulta che all’udienza del 25 marzo
2010 il difensore di fiducia dell’imputato, avv. Albertino Crasta, nulla ebbe ad
eccepire in ordine alla dichiarazione di contumacia dell’imputato. Alla successiva
udienza del 15 ottobre 2010 il difensore di fiducia comunicava lo stato di
detenzione per altra causa del suo assistito, ma non avanzava nessuna richiesta. La
Corte, preso atto di tale comunicazione, osservava che la notifica della vocatio in
iudicium era avvenuta regolarmente e che l’imputato non aveva manifestato in
alcun modo la sua volontà di presenziare all’udienza. Il difensore di fiducia, preso
atto del contenuto dell’ordinanza pronunciata, non sollevava eccezioni di sorta né
formulava alcun tipo di richiesta.
Sulla base di tutti questi elementi è, all’evidenza, insussistente la dedotta
violazione di legge.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
i

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

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