Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12102 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12102 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTAPAOLA COSIMO N. IL 26/12/1982
avverso la sentenza n. 1703/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del
23/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

N.51343/12-RUOLO N.62

FATTO E DIRITTO
SANTAPAOLA Cosimo impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo
difensore la sentenza del 23 novembre 2011, con la quale la Corte d’appello di
Messina gli ha confermato la pena inflittagli in primo grado per il reato di cui
all’art. 9 comma 2 legge n. 1423 del 1956 (avere violato gli obblighi su di lui
incombenti siccome sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza

motoveicolo, pur essendogli stata revocata la patente di guida).
Deduce erronea applicazione della legge penale, in quanto il reato ascrittogli
avrebbe dovuto essere qualificato come contravvenzione di cui all’art. 9 comma 1
legge n. 1423 del 1956, non avendo egli violato l’obbligo di soggiorno nel
Comune di Messina.
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, atteso che dal
28.7.2005 è vigente il d.l. n. 144 del 27.7.2005, convertito con modificazioni
nella legge n. 155 del 31.7.2005, il quale, all’art. 14, ha sostituito il secondo
comma dell’art. 9 della legge 27.12.1956 n. 1423, disponendo la punizione a
titolo di delitto di qualsiasi tipo di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, nettamente
differenziando tale ipotesi di reato da quella, meno grave, prevista dal primo
comma del medesimo articolo, concernente la violazione degli obblighi della
sorveglianza speciale di p.s. senza obbligo di soggiorno (cfr. Cass.1^, 13.12.06
n. 2217, Rv. 235899; Cas. 1^, 13.1.06 n. 14526, Rv. 233936).
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, essendo stato sorpreso alla guida di un

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