Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12101 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12101 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANALI MANUELE N. IL 03/01/1977
avverso la sentenza n. 6196/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

N.51325/12-RUOLO N.61

FATTO E DIRITTO
CANALI Emanuele impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo
difensore la sentenza in data 5 novembre 2012, con la quale la Corte d’appello di
Roma gli ha ridotto la pena inflittagli in primo grado dal Tribunale di Roma da
anni 1 a mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art. 9 comma 2 della ‘eque
n. 1423 del 1956

(aver violato gli obblighi su di lui incombenti, siccome

essendo stato rinvenuto nella propria abitazione in orario in cui era tenuto ad
esservi).
Deduce omessa motivazione in ordine alla chiesta esclusione della recidiva.
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, avendo la sentenza
impugnata attentamente esaminato la posizione del ricorrente, avendogli ridotto
la pena nei termini indicati in narrativa, previo riconoscimento delle attenuanti
generiche equivalenti alla contestata recidiva, in tal modo non avendo ritenuto il
ricorrente meritevole di tale ultima circostanza aggravante.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., non

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