Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12100 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12100 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUNZI PAOLO N. IL 12/08/1972
avverso la sentenza n. 1806/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Data Udienza: 30/09/2013
N.51300/12-RUOLO N.60
FATTO E DIRITTO
PUNZI Paolo impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore la
sentenza in data 27 aprile 2012, con la quale la Corte d’appello di Lecce ha
confermato la pena inflittagli in primo grado per più violazioni degli obblighi
su di lui gravanti siccome sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, per essersi associato
Commissariato di p.s. nell’orario stabilito e per non avere portato con sé la carta
precettiva.
Deduce motivazione illogica e contraddittoria ed erronea applicazione della legge
penale, in quanto nel capo di imputazione gli era stato contestato il più lieve
reato contravvenzionale di cui all’art. 9 comma 1 della legge n. 1453 del 1956;
egli poi non era stato consapevole che le persone da lui frequentate fossero state
pregiudicate e che delle tre persone indicate nel capo d’imputazione due erano
state da lui incontrate solo in un’occasione e con la terza erano avvenuti solo due
incontri, il che non era sufficiente per ritenere che egli si fosse abitualmente
associato a pregiudicati.
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, atteso che il fatto
contestato al ricorrente è chiaramente riferibile all’ipotesi delittuosa di cui all’art.
9 comma 2 della legge n. 1435 del 1956, si che il ricorrente ha avuto la
possibilità di difendersi sul fatto in concreto contestatogli.
La sentenza impugnata ha poi fatto corretta applicazione della giurisprudenza di
legittimità, alla stregua della quale, per integrare il delitto ascritto al ricorrente,
consistito nella violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con
pregiudicati, non è richiesta una costante ed assidua relazione interpersonale, in
quanto anche la reiterata frequentazione può essere assunta a sintomo univoco
dell’abitualità di tale comportamento; e ben può qualificarsi come reiterata
frequentazione di pregiudicati l’essere stato il ricorrente sorpreso in compagnia di
persona pregiudicata in tre distinte occasioni e cioè il 18 ed il 22 maggio 2008,
nonché il 12 febbraio 2008 (cfr., in termini, Cass. Sez. 1, n. 47109 del
26/11/2009, dep. 11/12/2009, Caputo, Rv. 245882).
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
abitualmente a pregiudicati; per avere omesso di presentarsi al locale
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.