Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1210 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1210 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLI GIUSEPPE N. IL 26/07/1974
avverso la sentenza n. 3696/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 20/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, con conferma di quella di primo grado, NAPOLI
GIUSEPPE era condannato per il reato di furto aggravato di energia elettrica e
condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce violazione di legge e vizio di

valutato la gravissima situazione e dunque la ricorrenza dell’esimente dello stato
di necessità; violazione dell’articolo 625, n. 2, cod. pen., poiché non è stato
effettuato alcun danneggiamento del contatore; violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione all’art. 62, n. 4, cod. pen., poiché erano state trovate
accese soltanto l’illuminazione e pochi elettrodomestici e, considerata la
contestazione al 5 ottobre 2006, il fatto deve essere limitato ad un solo giorno;
l’intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza d’appello;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poichè la
Corte territoriale ha escluso in punto di fatto la ricorrenza della scriminante,
dando atto che lo stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno
grave alla persona non altrimenti evitabile, non può essere riconosciuto rispetto
reati asseritannente provocati dallo stato di indigenza connesso alla situazione
socio economica, quando ad essa possa comunque ovviarsi attraverso
comportamenti penalmente rilevanti;
– che a fronte di tale ricostruzione il ricorrente si limita ad invocare l’applicazione
della scriminante, senza neanche prendere in esame la motivazione della
decisione impugnata, secondo la quale non erano stati trovati nei dedotti i
presupposti della scriminante, con particolare riferimento al pericolo “non
altrimenti evitabile”, sicché il ricorso deve ritenersi anche generico;
– che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il requisito di attualità
del pericolo, richiesto dall’articolo 54 cod. pen., presuppone che, nel momento in
cui l’agente agisce contra ius – al fine di evitare “un danno grave alla persona”questo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello
spazio (Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012, Sottoferro, Rv. 253035; Sez. 2, n.
8724 del 11/02/2011, Essaki, Rv. 249915); l’attualità del pericolo, allora, per
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motivazione in relazione all’art. 54 cod. pen., per non avere il giudice d’appello

argumentum a contrario, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di
pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e
destinate a protrarsi nel tempo, come lo stato di disoccupazione e le conseguenti
difficoltà economiche;

che la ricorrenza dell’aggravante è affermata con riferimento al

danneggiamento della calotta esterna del contatore, rispetto alla quale il fatto
che i cavi bypassavano il contatore è assolutamente coerente e non in contrasto;

stata esclusa in punto di fatto;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
– che considerate le sospensioni della prescrizione (rinvii disposti il 15.1.2014 al
20.10.2014 per 278 giorni e il 12 marzo 2013 al 26 marzo 2013, per 14 giorni,
da calcolare integralmente), la causa estintiva non era maturata al 21 gennaio
2015, data della sentenza di appello;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso determina la preclusione per questa
Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129
del codice di rito (fra le quali la prescrizione intervenuta in epoca successiva alla
sentenza) e comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi
compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa,
anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi
equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il presi4énte

– che la doglianza in ordine all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è

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