Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12099 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12099 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ELIA GIANFRANCO N. IL 09/12/1972
avverso la sentenza n. 894/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

n
N.51294/12-RUOLO N.59

FATTO E DIRITTO

ELIA Gianfranco impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore
la sentenza del 3 ottobre 2012, con la quale la Corte d’appello di Lecce ha
confermato la pena inflittagli in primo grado per i reati di illecita detenzione di
arma da fuoco con matricola abrasa e dei relativi proiettili, nonché di
violazione degli obblighi su di lui incombenti siccome sottoposto alla

Deduce carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena
inflittagli, non essendogli state concesse le attenuanti generiche; deduce altresì
erroneo calcolo della pena per la ritenuta continuazione fra delitti contestatigli e
la contravvenzione satellite in materia di munizioni.
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, avendo la sentenza
impugnata adeguatamente motivato in ordine alla quantificazione della pena
complessiva, inflitta al ricorrente nella misura complessiva di anni 4 di reclusione
ed C 4.000,00 di multa, avendo fatto riferimento all’elevato allarme sociale che
la condotta tenuta dal ricorrente era idonea a suscitare, nonché ai suoi gravi
precedenti penali, fra i quali vi era quello di partecipazione ad associazione
mafiosa; il che aveva indotto la Corte a ritenere il ricorrente non meritevole delle
attenuanti generiche.
Immune da censure è infine la quantificazione disposta dai giudici di merito
dell’aumento di pena a titolo di continuazione, atteso che, nel concorso far delitti
e contravvenzioni, la pena inflitta per queste ultime si trasformano in aumenti di
pena per il delitto ritenuto come reato base.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

misura di prevenzione della sorveplianza speciale di p.s.

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