Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12098 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12098 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINO FRANCESCA N. IL 14/08/1965
avverso la sentenza n. 917/2009 TRIBUNALE di TRAPANI, del
10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto.

Il 10 gennaio 2012 il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica,
dichiarava Francesca Marino colpevole del reato di cui all’art. 660 c.p. e,
riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena,
condizionalmente sospesa, di duecento euro di ammenda.

cassazione con ordinanza della Corte d’appello del 22 novembre 2012), tramite il
difensore di fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e mancanza di
motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato e agli
elementi posti a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, nonché alla
concessione — non richiesta — della sospensione condizionale della pena.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.11 controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza

di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203).
In realtà, la ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in
riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192.2 c.p.p., non
critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla
formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso
travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il
sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura
razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua chiara e
i

Avverso tale sentenza proponeva “appello” (qualificato come ricorso per

puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole
della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della
coscienza e volontà della ricorrente di recare disturbo e molestia a Tommaso Di
Bella per biasimevoli motivi.
2.Manifestamentre infondata è anche l’altra censura.
La concessione della sospensione condizionale, ai sensi dell’art.163 c.p.
costituisce esercizio di un potere attribuito dalle legge esclusivamente al giudice in

ipotizzabili né la necessità di istanza da parte dell’imputato né il potere della parte di
rinunciare al beneficio Sez. 3, n. 12279 del 25 settembre 2000; Sez. 3, n. 18301
del 17 gennaio 2002).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

vista della finalità rieducativa della pena, con la conseguenza che non sono

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