Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12097 del 30/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 12097 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ADDETTA MICHELE N. IL 25/04/1964
avverso la sentenza n. 914/2012 GIP TRIBUNALE di VARESE, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

N.51233/12-RUOLO N.56

FATTO E DIRITTO
D’ADDETTA Michele impugna personalmente innanzi a questa Corte la sentenza
del G.I.P. del Tribunale di Varese in data 5 ottobre 2012, con la quale era stata
applicata nei suoi confronti, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p.. la pena di
giustizia, patteggiata fra le parti, per i reati di illecita detenzione di una pistola
con matricola abrasa e di munizioni.

il suo proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso in esame è inammissibile siccome destituito di specificità e comunque
manifestamente infondato, atteso che, conformemente alla giurisprudenza di
questa Corte, il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti, avendo adeguatamente motivato circa
l’insussistenza di elementi tali da consentirne il proscioglimento nel merito ex
art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto del verbale di arresto e dalla restante
documentazione in atti.
Non è dato pertanto nella presente sede rimettere in discussione la sussistenza
dei reati contestati, ovvero le ulteriori determinazioni adottate dal giudice in
tema di determinazione della pena concordata (cfr, ex multis, Cass. SS. UU. n.
5777 del 27/3/1992, Di Benedetto Rv. 191134; Cass. SS. UU. n. 10372 del
27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Cass. SS. UU., 25/11/1998, dep. 22/2/1999,
Messina, Rv.212437).
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

Lamenta mancata motivazione circa la sussistenza di elementi tali da consentire

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA