Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12094 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12094 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC MIRKO N. IL 30/06/1975
avverso la sentenza n. 10012/2012 TRIB.SEZ.DIST. di
VENTIMIGLIA, del 29/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

N.51218/12-RUOLO N.53

FATTO E DIRITTO
JOVANOVIC Mirko impugna personalmente innanzi a questa Corte la sentenza
del Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia in data 29 febbraio
2012, con la quale è stata applicata nei suoi confronti, a norma degli artt. 444 e
448 c.p.p., la pena di giustizia, patteggiata fra le parti, per il reato di illegale
reingresso nel territorio dello Stato, dopo una precedente espulsione avvenuta un

Lamenta mancata valutazione in suo favore dell’errore in cui era caduto circa il
divieto di reingresso in Italia dopo una precedente espulsione.

Il ricorso in esame è inammissibile siccome destituito di specificità e comunque
manifestamente infondato, atteso che, conformemente alla giurisprudenza di
questa Corte, il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti, previa esclusione dei presupposti dell’art. 129
cod. proc. pen., desunta dalla comunicazione della notizia di reato e dalla
documentazione in atti.
Non è dato pertanto nella presente sede rimettere in discussione la sussistenza
dei reati contestati, ovvero le ulteriori determinazioni adottate dal giudice in
tema di determinazione della pena concordata (cfr, ex multis, Cass. SS. UU. n.
5777 del 27/3/1992, Di Benedetto Rv. 191134; Cass. SS. UU. n. 10372 del
27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Cass. SS. UU., 25/11/1998, dep. 22/2/1999,
Messina, Rv.212437).
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

anno ed un mese prima (art. 13 comma 13 d.lgs. n. 286 del 1998).

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