Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12093 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12093 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

Data Udienza: 30/09/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO DAMIANO N. IL 21/11/1975
avverso la sentenza n. 1992/2010 TRIBUNALE di NOLA, del
02/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

-,


RG.51217/12-RUOLO N.52

FATTO E DIRITTO
ROMANO Damiano impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo
difensore la sentenza del Tribunale di Noia in data 2 luglio 2012, con la quale era
stata applicata nei suoi confronti, a norma degli artt. 444 e 448

C.D.D..

la pena

di giustizia, patteggiata fra le parti, per il reato di violazione degli obblighi su di
lui incombenti siccome sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza

Lamenta che erroneamente la sentenza impugnata gli aveva riconosciuto le
attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica, in quanto
quest’ultima avrebbe dovuto essere disapplicata.

Il ricorso in esame è inammissibile siccome destituito di specificità e comunque
manifestamente infondato, atteso che, conformemente alla giurisprudenza di
questa Corte, il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti, previa esclusione dei presupposti dell’art. 129
cod. proc. pen., desunta dalla comunicazione della notizia di reato e dalla
documentazione in atti.
Non è dato pertanto nella presente sede rimettere in discussione la sussistenza
dei reati contestati, ovvero le ulteriori determinazioni adottate dal giudice in
tema di determinazione della pena concordata, emergendo nella specie che
l’equivalenza fra attenuanti generiche e recidiva era stata concordata fra le parti
(cfr, ex multis, Cass. SS. UU. n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto Rv. 191134;
Cass. SS. UU. n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Cass. SS. UU.,
25/11/1998, dep. 22/2/1999, Messina, Rv.212437).
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

speciale di p.s. con obbligo di soggiorno.

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