Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1209 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1209 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

Dott. STEFANO PALLA
Dott. GERARDO SABEONE
Dott. PAOLO MICHELI
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

– Consigliere – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRANTE PIETRO N. IL 05/11/1964
PALAZZOLO FILIPPO N. IL 28/10/1979
avverso la sentenza n. 4670/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

REGISTRO GENERALE
N. 2791/2015

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, 12
FERRANTE PIETRO E PALAZZOLO FILIPPO furono ritenuti responsabili di furto
aggravato di 10 matasse di cavi elettrici di rame poste lungo il troncone del
marciapiede della stazione ferroviaria di Partinico e condannati alla pena di
giustizia;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi
gli imputati, con atto sottoscritto personalmente, deducendo violazione di legge

derubricazione del fatto in quello previsto dall’articolo 648, comma 2, cod. pen.,
per non avere il giudice di merito dato credito alla versione difensiva degli
imputati, i quali hanno affermato di aver rinvenuto il rame abbandonato in luogo
ove il Palazzolo era solito raccogliere materiale ferroso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, perchè ripropone le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi lo stesso considerare, per di più, non specifico. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che nel caso di specie la motivazione della sentenza analizza l’ipotesi
alternativa prospettata dai ricorrenti, rilevandone la assoluta inverosimiglianza,
considerato che gli imputati furono fermati di notte, in un luogo isolato, in un
momento immediatamente successivo alla commissione del furto ed in possesso
dei cavi di rame trafugati e di arnesi adatti allo scasso compatibili con il reato in
esame, per cui doveva ipotizzarsi che ipotetici ladri, dopo essersi esposti ad un
particolare rischio, avessero abbandonato i cavi dopo aver bruciato le guaine;
– che di conseguenza la qualificazione giuridica del fatto esaminata dalla
Corte territoriale è assolutamente corretta;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
2

in relazione all’affermazione di responsabilità in relazione all’omessa

pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun imputato;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015

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