Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12089 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12089 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ANIELLO PROCOLO N. IL 25/09/1981
avverso l’ordinanza n. 515/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 30/09/2013
Ritenuto in fatto.
Il 21 giugno 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava l’istanza di
affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Procolo D’Aniello e dichiarava
inammissibile la domanda di detenzione domiciliare per l’ostatività del titolo ai
sensi dell’art. 47 ter, comma 1-bis, ord. pen.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente
ragioni poste a base della decisione adottata.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. Il
provvedimento impugnato, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti
agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della
legge penale e processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013.
Procolo, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle