Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12088 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12088 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VINCIGUERRA SALVATORE N. IL 07/08/1969
avverso l’ordinanza n. 1031/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto.

1.Con ordinanza emessa il 3 ottobre 2012 il Tribunale di Napoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa
a Salvatore Vinciguerra con sentenza del Pretore di Napoli, sezione distaccata di
Barra, il 9 agosto 1995 (irrevocabile il 17 ottobre 1995) e con sentenza del 15

Napoli (irrevocabile il 31 luglio 2001). Argomentava che Vinciguerra aveva
commesso rispettivamente il 6 luglio 2000 (cfr. sentenza del 26 settembre 2002) e il
12 giugno 2000 (cfr. sentenza dell’ 1 giugno 2005) e, quindi„ entro il termine
stabilito dalla legge, altri reati della stesa indole.
Revocava, inoltre, l’indulto applicato con la sentenza emessa dal Tribunale di
Napoli il 26 settembre 2002 (irrevocabile il 12 gennaio 2013), atteso che
Vinciguerra era stato condannato con sentenza della Corte d’appello di Napoli
(irrevocabile il 4 gennaio 2011) ad una pena detentiva superiore a due anni di
reclusione per un fatto commesso il 3 novembre 2009 e, dunque, entro 1 termine di
cui all’art. 1, comma 3,1. n. 241 del 2006.
2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Vinciguerra che denuncia violazione di legge, non sussistendo i presupposti per la
revoca dei due benefici.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, infatti, lungi dal confutare in maniera specifica le considerazioni
sviluppate dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza impugnata, si limitata ad
affermare genericamente che non sussistevano le ragioni per procedere alla revoca
dei due benefici.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
i

giugno 2001, pronunziata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013.

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