Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12085 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12085 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAMMOLENTI LUCA N. IL 23/02/1981
avverso l’ordinanza n. 5505/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto.

Il 7 novembre 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo
proposto da Luca Mammolenti avverso il provvedimento di diniego della
liberazione anticipata, per il periodo 7 aprile 2011-7 ottobre 2011, adottato dal
Magistrato di sorveglianza di Cuneo il 28 settembre 2012, atteso che il detenuto non
aveva tenuto una regolare condotta carceraria ed aveva subito una sanzione

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Mammolenti, il quale lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alle ragioni poste a base della decisione adottata.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. Il
provvedimento impugnato, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti
agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della
legge penale e processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013.

disciplinare

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