Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12084 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12084 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTORANA ROBERTO N. IL 23/10/1970
avverso la sentenza n. 384/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto.

Il 13 aprile 2012 la Corte d’appello di Messina confermava la sentenza emessa
il 28 ottobre 2008 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione
monocratica che aveva dichiarato Roberto Martorana colpevole dei reati di cui agli
artt. 496 c.p. e 9 1. n. 1423 del 1956, commessi il 24 luglio 2004, e, ritenuta la
continuazione fra i reati, lo aveva condannato alla pena di un armo e dieci giorni di

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di
fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge in relazione alla mancata
declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Tenuto conto della tipologia dei reati contestati (delitti), dell’epoca della loro
consumazione (24 luglio 2004), del tempo previsto dalla legge per la prescrizione
degli stessi, della sussistenza di atti interruttivi e di cause di sospensione (dall’8
luglio 2011 al 14 ottobre 2011 e dal 9 dicembre 2011 al 13 aprile 2012)
riconducibili ad impedimenti della parte e del suo difensore, al momento della
decisione di secondo grado i termini di prescrizione del reato non erano maturati.
E’ irrilevante la circostanza che gli stessi siano maturati successivamente, nelle
more del giudizio di cassazione, atteso che l’inammissibilità del ricorso per
cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi (nella specie la
prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il
ricorso) non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,
pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 c.p.p. (Sez. U., n. 32 del 22 novembre 2000).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

i

reclusione.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013.

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