Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12083 del 30/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 12083 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JAOUADI NOURREDINE BEN ABDEL N. IL 15/03/1959
avverso la sentenza n. 828/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 07/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013


RG.51103/12-RUOLO N.42

FATTO E DIRITTO
JAOUADI Nourredine Ben Abdel di nazionalità tunisina impugna innanzi a questa
Corte per il tramite del suo difensore la sentenza in data 7 giugno 2012, con la
quale la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la pena di giustizia
inflittagli in primo grado per i reati di tentato omicidio della Drooria moglie
separata, anch’essa tunisina, da lui più volte colpita con un coltello in zone vitali

lunga cm. 14, con il quale aveva commesso il tentato omicidio di cui sopra.
Lamenta motivazione carente circa la mancata concessione in suo favore delle
attenuanti generiche, non essendo stato tenuto nel debito conto la religione
islamica da lui professata, per la quale l’adulterio commesso dalla moglie
separata costituiva una grave mancanza non solo sul piano sociale, ma anche su
quello religioso.
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, avendo la sentenza
impugnata adeguatamente illustrato i motivi che impedivano la concessione al
ricorrente delle attenuanti generiche, in quanto il gravissimo gesto da lui
compiuto, caratterizzato dalla ripetizione ossessiva dei colpi di coltello inferti alla
vittima in direzione di organi vitali, non poteva in alcun modo giustificarsi con
l’evocazione di mondi culturali diversi, in quanto il ricorrente, che si trovava in
Italia per motivi di lavoro, era tenuto ad ispirare la propria condotta alle regole
vigenti nella società che lo ospitava.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

e di ingiustificato porto fuori della propria abitazione di un coltello con lama

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA