Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12082 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12082 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASIDDU ETTORE VINCENZO N. IL 14/02/1973
avverso la sentenza n. 250/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Data Udienza: 30/09/2013
RG.51097/12-RUOLQ N.41
FATTO E DIRITTO
CASIDDU Ettore Vincenzo impugna personalmente innanzi a questa Corte la
sentenza in data 16 maggio 2012, con la quale la Corte d’appello di Cagliari,
sezione distaccata di Sassari, gli ha ridotto da mesi 6 di reclusione ed C 3.334,00
di multa a mesi 3 di arresto ed C 5.000,00 di ammenda la pena inflittagli in
primo grado per il reato di illecita assunzione alle sue dipendenze di uno
l’ipotesi contravvenzionale del reato anzidetto, tenuto conto dell’epoca del
relativo accertamento (21 settembre 2006).
Deduce omessa motivazione in ordine alla valutazione delle attenuanti
generiche, concessegli in primo grado come equivalenti rispetto alla contestata
aggravante e che egli aveva invece chiesto che gli venissero concesse con
prevalenza sull’aggravante medesima.
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, potendosi
fondatamente ritenere che la Corte territoriale, pronunciatasi sul motivo di
appello concernente il trattamento sanzionatorio inflittogli in primo grado e
rideterminando ex novo il medesimo, abbia implicitamente fatto riferimento
anche alle circostanze attenuanti generiche, ritenendo di concederle così come
fatto dal primo giudice.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.
straniero extracomunitario privo del permesso di soggiorno, ritenuta