Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12080 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12080 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOBELLO ETTORE N. IL 19/07/1986
avverso la sentenza n. 116/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

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13 MAR 2014
Il FunzionzrioGuczrjo
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Data Udienza: 30/09/2013

RG.51084/12-RUOLO N.39

FATTO E DIRITTO
LOBELLO Ettore impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore
la sentenza in data 24 maggio 2012, con la quale la Corte d’appello di Lecce gli
ha ridotto da anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed C 600,00 di multa ad
anni 2,mesi 8 e giorni 10 di reclusione ed C 1.000,00 di multa la pena inflittagli
in primo grado per i reati di illecita detenzione in concorso con altro

di ricettazione dell’arma anzidetta; di illecita detenzione di cingue
cartucce, nonché di ingiustificato porto fuori della propria abitazione di
una coltello a serramanico.
Deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente
illogica, in quanto la sentenza si fondava su prove viziate, siccome fondate su
mere ipotesi, essendogli stati i reati addebitati solo perché egli era stato visto
uscire dal vano scala di accesso allo scantinato, in cui le armi erano state
rinvenute; illogicamente poi non era stato dato alcun valore ad una consulenza
tecnica, disposta dal P.M., la quale aveva escluso la presenza di sue impronte
digitali sull’arma in questione.
Non era stata infine motivata la quantificazione della pena a lui inflitta.
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, avendo la sentenza
impugnata adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza a carico del
ricorrente di validi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli, essendo in
particolare emerso che egli era stato visto uscire, in compagnia del coimputato
non ricorrente, esattamente dall’ala delle cantinette, nelle quali erano state
rinvenute le armi e le munizioni e che l’ala dello scantinato, dalla quale il
ricorrente era stato visto uscire, era cieca.
Va poi rilevato che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato anche in
ordine al trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, avendo disposto una
riduzione della pena complessiva inflittagli, in tal modo provando di avere
attentamente valutato la sua specifica posizione.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

soggetto di un fucile marca Breda a canne mozze con matricola abrasa;

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