Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1208 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1208 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

Dott. STEFANO PALLA
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
Dott. GERARDO SABEONE
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

– Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANFILIPPO MASSIMO N. IL 18/05/1969
OSMANOVIC IBRO N. IL 29/10/1982
avverso la sentenza n. 2174/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
19/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO ANTONIO
BRUNO;

REGISTRO GENERALE
N. 17330/2015

Data Udienza: 22/10/2015

Considerato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano,
pronunciando ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato a Massimo Sanfilippo e ad
Ibro Osmanovic – imputati del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 624, 625 n. 2,
61 n. 5 e 99 cod. pen.- la pena concordata dalle parti;
che avverso tale pronuncia il difensore di Ibro Osmanovic, avv. Stefano Cozzetto,
ed il difensore di Massimo Sanfilippo, avv. Monica Gnesi, hanno proposto distinti
ricorsi per cassazione, ciascuno affidato ai motivi di seguito indicati:

beneficio della sospensione condizionale della pena;
– Il difensore del Sanfilippo ha eccepito l’illegittimità della contestata
recidiva, la cui considerazione aveva fatto sì che le concesse attenuanti generiche
fossero ritenute solo equivalenti e non già prevalenti, come avrebbero dovuto.
Ritenuto che il ricorso il favore di Osmanovic è inammissibile per manifesta
infondatezza, in quanto il beneficio non risulta richiesto né alla sua concessione
era subordinata la proposta di patteggiamento;
che, per identica ragione é inammissibile anche il ricorso proposto in favore del
Sanfilippo in ragione della peculiare natura della sentenza impugnata, che,
emessa sulla base del consenso negoziale relativamente al regime sanzionatorio
da applicare in concreto, non consente alcuna doglianza in ordine al presupposto
della qualificazione giuridica del fatto-reato (se non in caso di manifesta erroneità)
ed all’entità della pena patteggiata, all’infuori dell’ipotesi – non ricorrente nel caso
di specie – della determinazione contra legem della stessa pena;
che nella piattaforma negoziale le attenuanti •generiche erano, espressamente
previste in rapporto di equivalenza rispetto alla recidiva, pacificamente
riconosciuta;
che i ricorsi sono, dunque, inammissibili ed alla relativa declaratoria consegue, a
mente dell’art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e del versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, equitativamente fissata nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della spmma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende..
Così deciso il 22 ottobre 2015
IL CONSIGLIERE EST.

DEPOSITATA

– Il difensore di Osmanovic si è lamentato della mancata concessione del

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