Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12078 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12078 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZANDA ANTONELLO N. IL 18/05/1963
avverso la sentenza n. 2721/2011 GIP TRIBUNALE di ORISTANO, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Data Udienza: 30/09/2013
RG.51025/12-RUOLO N.37
FATTO E DIRITTO
ZANDA Antonello impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore
la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Oristano in data 18 ottobre 2012, con la
quale era stata applicata nei suoi confronti, a norma degli artt. 444 e 448
c.D.p., la pena di giustizia, patteggiata fra le parti, per il reato di tentato
omicidio di ENNA Giuseppe, da lui attinto con un colpo di fucile sparata da 5
pubblico di un fucile con matricola abrasa e di ricettazione del fucile medesimo.
Lamenta erronea applicazione della pena a titolo di continuazione fra i reati
ascrittigli.
Il ricorso in esame è inammissibile siccome destituito di specificità e comunque
manifestamente infondato, atteso che, conformemente alla giurisprudenza di
questa Corte, il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti, previa esclusione dei presupposti dell’art. 129
cod. proc. pen., desunta dalla comunicazione della notizia di reato e dalla
documentazione in atti.
Non è dato pertanto nella presente sede rimettere in discussione la sussistenza
dei reati contestati, ovvero le ulteriori determinazioni adottate dal giudice in
tema di determinazione della pena concordata (cfr, ex multis, Cass. SS. UU. n.
5777 del 27/3/1992, Di Benedetto Rv. 191134; Cass. SS. UU. n. 10372 del
27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Cass. SS. UU., 25/11/1998, dep. 22/2/1999,
Messina, Rv.212437).
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.
metri di distanza, nonché dei collegati reati di detenzione e porto in luogo