Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12075 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12075 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RENNA ENZO N. IL 16/09/1972
avverso l’ordinanza n. 558/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MESSINA, del 30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

R.G.50996/12-RUOLO N.34

FATTO E DIRITTO
RENNA Enzo impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore
l’ordinanza in data 30 ottobre 2012, con la quale il Tribunale di sorveglianza di
Messina ha respinto l’appello da lui proposto avverso l’ordinanza con cui il
Magistrato di sorveglianza in sede aveva respinto la sua istanza intesa ad
ottenere la revoca della misura di sicurezza del ricovero in ospedale

Deduce erronea applicazione della legge penale, in quanto, dopo diversi anni di
controlli e terapie svolte presso ospedali psichiatrici, doveva essere ritenuta
cessata la sua pericolosità sociale, anche perché egli, con l’ausilio della terapia
farmacologica volontariamente seguita, aveva ormai superato i suoi problemi
psicologici.
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, avendo il
provvedimento impugnato adeguatamente motivato il rigetto dell’appello
proposto dal ricorrente, avendo fatto riferimento alla relazione redatta dall’O.P.G.
di Barcellona Pozzo del Gotto in data 18 aprile 2012, dalla quale era emerso che
la sua pericolosità sociale non era né cessata, né scemata e che la situazione di
buon compenso, dovuta alla regolare assunzione da parte del ricorrente della
terapia prescritta, doveva ascriversi alla circostanza che il controllo era operato
in ambiente inframurario.
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nonché della
somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

psichiatrico, al quale era sottoposto.

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