Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12074 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12074 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HMAMI HASSAN N. IL 02/03/1988
atcato
avverso Dar-difianza-n. 5363/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

RG.5073/12-RUOLO N.33

FATTO E DIRITTO
HMAMI Hassan impugna personalmente innanzi a questa Corte il decreto del 31
ottobre 2012, con il quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato
inammissibile l’istanza da lui proposta, intesa ad ottenere il beneficio
dell’affidamento in prova al sevizio sociale.
Deduce inosservanza di norme processuali, in quanto egli aveva depositato fin

procura speciale conferita al suo difensore di fiducia per impugnare, fare appello
e presentare ricorsi.
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato.
Merita invero piena conferma il provvedimento impugnato, atteso che la sanzione
di inammissibilità, contenuta nell’art. 677 comma secondo bis c.p.p. e riferita
all’inottemperanza all’obbligo di dichiarare od eleggere domicilio, va intesa nel
senso che la dichiarazione od elezione di domicilio dev’essere specificamente ed
individualmente riferita a quella particolare richiesta di misura alternativa; ed è
da ritenere che trattasi di sanzione di inammissibilità sussistente sia quando è lo
stesso condannato non detenuto a presentare istanza per ottenere una delle
misure alternative alla detenzione, sia quando è il difensore di fiducia a
presentare detta domanda ai sensi dell’art. 656 comma sesto c.p.p., atteso che
anche tale ultima norma contiene un chiaro riferimento all’inammissibilità
comminata dall’art. 677 comma secondo bis c.p.p.
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nonché della
somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

dal 2 novembre 2010 e quindi fin da epoca ben anteriore alla domanda in esame

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