Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12072 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12072 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRECO FRANCESCO N. IL 06/07/1959
avverso l’ordinanza n. 3108/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 02/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Data Udienza: 30/09/2013
RG.50957/12-RUOLO N.31
FATTO E DIRITTO
GRECO Francesco impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore
l’ordinanza in data 2 novembre 2012, con la quale il Tribunale di sorveglianza di
Roma ha respinto la sua istanza intesa ad ottenere la remissione del debito di
C 1.561,50 per spese di giustizia.
Deduce erronea applicazione della legge penale, in quanto egli solo una volta era
peraltro non a lui addebitabile; delle tre autovetture indicate come di sua
proprietà solo una, vecchia di otto anni, era in suo possesso; non aveva mai
compravenduto azioni e fabbricati; era stato solo socio della ditta per cui aveva
svolto attività lavorativa; ma la ditta era oberata di debiti; infine l’immobile
pervenutogli in successione era situato in una zona malfamate di Napoli ed era
quindi di difficile vendita; egli ne era peraltro erede per un dodicesimo.
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, avendo il
provvedimento impugnato adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di
remissione del debito formulata dal ricorrente, avendo fatto riferimento ai due
rilievi disciplinari da lui subiti in carcere; all’inosservanza delle prescrizioni
previste per il programma di protezione; alla circostanza che il ricorrente aveva
dichiarato per il 2010 un reddito di C 13.622, il qaule, unito al sussidio a lui
elargito, gli avrebbe consentito di pagare il non elevato importo chiestogli a titolo
di spese processuali.
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame,
con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.
stato ripreso nel carcere di Busto Arsizio per un negativo comportamento,