Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12070 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12070 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NASTASI FABIO GIUSEPPE N. IL 15/03/1963
avverso l’ordinanza n. 4045/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Data Udienza: 30/09/2013
RG.50942/12-RUOLO N.29
FATTO E DIRITTO
NASTASI Fabio Giuseppe impugna personalmente innanzi a questa Corte
l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 13 novembre 2012, di
rigetto della sua richiesta di liberazione anticipata per il periodo 17 settembre
2011-17 marzo 2012.
Deduce che l’ordinanza è errata, per avere egli chiesto il beneficio della
17 marzo 2011.
Il ricorso è inammissibile, siccome non correlato al contenuto effettivo del
provvedimento impugnato, che risulta avere avuto ad oggetto il diniego del
beneficio della liberazione anticipata per il diverso periodo 17 settembre 2011-17
marzo 2012, motivato da un illecito disciplinare commesso dal ricorrente il 4
dicembre 2011.
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame,
con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.
liberazione anticipata per un periodo differente e cioè dal 17 settembre 2010 al