Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12068 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12068 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGOSTINO MASSIMILIANO N. IL 02/12/1977
avverso la sentenza n. 2632/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

RG.50926/12-RUOLO N.27

FATTO E DIRITTO
AGOSTINO Massimiliano impugna personalmente innanzi a questa Corte la
sentenza in data 16 ottobre 2012, con la quale la Corte d’appello di Genova ha
confermato la pena di giustizia inflittagli in primo grado per i reati, riuniti col
vincolo della continuazione,

di porto ingiustificato fuori della propria

abitazione di due strumenti atti ad offendere (art. 4 legge n. 110 del 1975),

egli già condannato per furto e ricettazione (art. 707 cod. pen.).
Deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione insufficiente circa
il trattamento sanzionatorio inflittogli ed il diniego di attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, avendo la sentenza
impugnata adeguatamente motivato circa l’autonomia dei due reati ascrittigli, i
quali ben potevano coesistere fra di loro, in quanto gli oggetti a lui sequestrati
oltre che utilizzabili per forzare serrature, erano altresì qualificabili come
strumenti atti ad offendere.
La sentenza impugnata ha poi adeguatamente motivato circa il diniego delle
attenuanti generiche, avendo ritenuto che i due reati ascrittigli, pur essendo di
pericolo, erano pur sempre gravi, tenuto conto della personalità del ricorrente,
gravato da numerosi precedenti penali.
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con
condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

nonchè di porto ingiustificato di strumenti atti a forzare serrature, essendo stato

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