Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12067 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12067 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI BARI RICCARDO N. IL 25/08/1951
avverso la sentenza n. 112/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
02/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Data Udienza: 30/09/2013
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R.G.50917/12-RUOLO N.26
FATTO E DIRITTO
DI BARI Riccardo impugna personalmente innanzi a questa Corte la sentenza in
data 2 marzo 2012, con la quale la Corte d’appello di Bari gli ha ridotto da anni 2
di reclusione ad anni 1 e giorni 5 di reclusione la pena inflittagli dal Tribunale di
Trani, sezione distaccata di Andria per avere più volte violato gli obblighi su di
lui gravanti siccome sottoposto alla misura di prevenzione della
Deduce erronea applicazione di legge in quanto non avrebbe potuto commettere
il reato ascrittogli, essendo egli all’epoca ricoverato presso l’ospedale di Andria.
Il ricorso è inammissibile, siccome fondato su motivi di fatto del tutto generici e
privi di qualsiasi supporto probatorio; in particolare la doglianza formulata nella
presente sede neppure era stata da lui formulata in grado di appello, avendo in
quella sede chiesto solo la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla
contestata recidiva.
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con
condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.
sorvealianza speciale di p.s.