Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12066 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12066 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAZIANO VINCENZO N. IL 05/05/1971
avverso la sentenza n. 3230/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

RG.50875/12-RUOLO N.25

FATTO E DIRITTO
RAZIANO Vincenzo impugna personalmente innanzi a questa Corte la sentenza in
data 28 giugno 2012, con la quale la Corte d’appello di Palermo, in riforma della
sentenza di primo grado, ha disposto il non doversi procedere nei suoi confronti
per il reato di minaccia, esclusa l’aggravante di cui all’art. 612 comma 2 cod.
pen., per difetto di querela ed ha pertanto determinato in 10 giorni di arresto la

di fornire indicazioni sulla propria identità personale).
Deduce motivazione illogica e contraddittoria, in quanto dagli accertamenti
eseguiti era desumibile che egli aveva omesso di consegnare agli agenti
procedenti i suoi documenti e non si era quindi rifiutato di fornire ad essi i dati
sulla sua identificazione.
Il ricorso è inammissibile siccome fondato su argomenti di merito non deducibili
nella presente sede di legittimità, avendo i giudici di merito rilevato come gli
agenti operanti avessero chiesto al ricorrente proprio di fornire loro le proprie
generalità e che quest’ultimo si era rifiutato di farlo, in tal modo integrando gli
estremi della contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen.
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con
condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

pena nei suoi confronti per la contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen. (rifiuto

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