Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12064 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12064 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINO PAOLO N. IL 25/03/1974
avverso l’ordinanza n. 190/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

RG.50583/12-RUOLO N.23

FATTO E DIRITTO
MARINO Paolo impugna personalmente impugna innanzi a questa Corte
l’ordinanza in data 9 novembre 2012, con la quale il Tribunale di sorveglianza di
Caltanissetta ha respinto la sua istanza intesa ad ottenere la

liberazione

anticipata per i periodi detentivi 5 maggio-23 luglio 21992; 14 settembre 199223 marzo 1993; 17 settembre 1997-17 settembre 1998; 21 febbraio 2003-18

Il ricorso, peraltro redatto a mano con grafia di difficile comprensione, è nel
complesso inammissibile siccome manifestamente infondato, avendo il
provvedimento impugnato adeguatamente illustrato i motivi che si frapponevano
all’accoglimento dell’istanza del ricorrente, avendo in particolare rilevato come il
medesimo, dopo la custodia cautelare ed un periodo di espiazione della pena in
carcere, poi confluito nel titolo in esecuzione, aveva tenuto in stato di libertà un
comportamento gravemente disdicevole, avendo commesso reati di rapina e di
ricettazione, si da far ritenere una totale sua mancata adesione all’opera di
rieducazione svolta nei suoi confronti nei precedenti periodi di detenzione.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

giugno 2004, nonché 22 ottobre 2004-23 ottobre 2006.

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