Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12063 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12063 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOUJANI HASSEN N. IL 14/12/1976
avverso l’ordinanza n. 593/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

RG.50800/12-RUOLO N.22

FATTO E DIRITTO
TOWANI Hassen impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore
l’ordinanza in data 15 novembre 2012, con la quale il Tribunale di sorveglianza di
Bologna ha respinto la sua istanza intesa ad ottenere l’affidamento in prova al
servizio sociale, ovvero la detenzione domiciliare.
Deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione contraddittoria ed

relazione alle segnalate numerose pendenze giudiziarie riscontrate a suo carico,
non era stato tenuto conto che, in ordine ad alcune di esse, era intervenuta
prescrizione o pronuncia di assoluzione; egli aveva poi disponibilità di alloggio e
la sua coniuge godeva di reddito.
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, avendo

il

provvedimento impugnato adeguatamente motivato circa la sussistenza di validi
elementi che impedivano la concessione dei benefici chiesti, quali la sua
pericolosità sociale, avendo egli commesso reati in materia di stupefacenti fin dal
2002, anno del suo ingresso in Italia e la sua condotta di vita improntata a
logiche devianti; era stato poi rilevato un clima domestico teso, avendo la sua
consorte manifestato la volontà di separarsi, in considerazione dell’intervenuto
deterioramento dei rapporti coniugali.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

illogica, in quanto non sussisteva il paventato rischio di recidiva, atteso che, in

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