Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12062 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12062 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELLOCCO GREGORIO N. IL 19/10/1955
avverso l’ordinanza n. 4412/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Data Udienza: 30/09/2013
R.G.50769/12-RUOLO N.21
FATTO E DIRITTO
BELLOCCO Gaetano, detenuto nel carcere di Cuneo e sottoposto al regime
differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., impugna personalmente innanzi a
questa Corte l’ordinanza del 17 ottobre 2012, con la quale il Tribunale di
sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo da lui proposto avverso due decreti,
con i quali il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva disposto
il
Deduce erronea applicazione di legge e motivazione contraddittoria.
Va rilevato che, con dichiarazione autografa pervenuta il 15 maggio 2013, il
ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 500,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.
trattenimento di due missive da lui indirizzate alla moglie.