Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12061 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12061 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALASTRO GAETANO N. IL 18/11/1974
avverso la sentenza n. 1436/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del
14/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Data Udienza: 30/09/2013
RG.50762/12-RUOLO N.20
FATTO E DIRITTO
VALASTRO Gaetano impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo
difensore la sentenza in data 14 dicembre 2011, con la quale la Corte d’appello
di Messina, dichiarata estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al capo
a), ha rideterminato in anni 1 di reclusione la pena a lui inflitta per il reato di cui
al capo b) della rubrica (violazione art. 9 comma 2 legge n. 1423 del 195,
prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, per non
essersi presentato al locale Commissariato di p.s. per il controllo periodico).
Lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione carente ed
illogica, in quanto erroneamente il reato ascrittogli era stato qualificato come
delitto ai sensi dell’art. 9 comma 2 della legge n. 1423 del 1956, in quanto
l’inosservanza ascrittagli non concerneva l’avere violato l’obbligo di soggiorno;
pertanto il reato ascrittogli avrebbe dovuto essere qualificato come
contravvenzione di cui all’art. 9 comma 1 della legge n. 1453 del 1956.
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, atteso che dal
28.7.2005 è vigente il d.l. n. 144 del 27.7.2005, convertito con modificazioni
nella legge n. 155 del 31.7.2005, il quale, all’art. 14, ha sostituito il secondo
comma dell’art. 9 della legge 27.12.1956 n. 1423, disponendo la punizione a
titolo di delitto di qualsiasi tipo di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, nettamente
differenziando tale ipotesi di reato da quella, meno grave, prevista dal primo
comma del medesimo articolo e concernente la violazione degli obblighi della
sorveglianza speciale di p.s. senza obbligo di soggiorno; e non è contestato che
la misura di prevenzione inflitta al ricorrente era con obbligo di soggiorno (cfr.
Cass.1^, 13.12.06 n. 2217, Rv. 235899; Cas. 1^, 13.1.06 n. 14526, Rv.
233936).
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con
condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.
DEPOSITA -al
per aver violato gli obblighi su di lui incombenti siccome sottoposto alla misura di