Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12059 del 30/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 12059 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOCCALDI ANGELO N. IL 11/08/1961
avverso l’ordinanza n. 3/2012 TRIBUNALE di SANT’ANGELO DEI
LOMBARDI, del 02/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

RG.50593/12-RUOLO N.18

FATTO E DIRITTO
MOCCALDI Angelo impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo
difensore l’ordinanza del 2 luglio 2012, con la quale il Tribunale di Sant’Angelo
dei Lombardi ha respinto la sua istanza intesa ad ottenere il riconoscimento
del vincolo della continuazione fra i furti in abitazione giudicati con le tre
sentenze, meglio descritte nel provvedimento impugnato.

illogica, in quanto i fatti giudicati con le sentenze descritte nel provvedimento
impugnato erano omogenei, avendo essi avuto ad oggetto furti in abitazione;
sussisteva inoltre l’unitarietà del contesto e l’identità della spinta a delinquere, si
da potere essere riuniti con il vincolo della continuazione.
Il ricorso è inammissibile, siccome fondato su argomenti manifestamente
infondati, avendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in ordine
all’insussistenza di validi elementi da cui desumere l’unicità del disegno
criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per
l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva.
L’ordinanza impugnata ha invero correttamente rilevato come la continuazione
non può identificarsi con una scelta di vita incline alla reiterazione di condotte
criminose della stessa indole e che, per aversi continuazione fra reati ai sensi
dell’art. 81 c.p., è necessario che le singole violazioni costituiscano parte
integrante di un unico programma deliberato, almeno nelle sue linee essenziali,
per conseguire un determinato ed identico fine.
Il provvedimento impugnato ha pertanto correttamente escluso che i pur
omogenei episodi criminosi giudicati con le tre sentenze indicate fossero frutto di
un’originaria ideazione e determinazione volitiva (cfr., in termini, Cass.2^,
7.3.04 n. 18037).
Non risulta invero che il ricorrente abbia fornito alcun elemento da cui potersi
fondatamente desumere che i reati, dei quali è stato dichiarato colpevole, siano
stati commessi nell’ambito di un’unica determinazione volitiva, che lo abbia
indotto a commettere il reato contestatogli con la prima sentenza e poi anche
quello di cui alle restanti due sentenze, trattandosi di reati che, oltre ad essere
stati commessi in un arco temporale troppo elevato, compreso fra il novembre
2002 ed il settembre 2007, hanno inoltre interessato aree geografiche non
contigue.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30 settembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA