Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12057 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12057 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIODATO VINCENZO N. IL 21/08/1948
avverso l’ordinanza n. 1661/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

RG.50554/12-RUOLO N.16

FATTO E DIRITTO
DIODATO Vincenzo, in espiazione pena per riciclaggio con aggravante mafiosa,
impugna personalmente innanzi a questa Corte l’ordinanza in data 11 ottobre
2012, con la quale il Tribunale di sorveglianza di bari ha respinto la sua istanza
intesa ad ottenere differimento pena ai sensi deoli artt. 146 e 147 cod.
pen.. ovvero la detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 Ord. Pen.

Deduce erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione, tenuto
conto del suo grave stato patologico, aggravato da uno stato di ansia depressiva
recentemente insorto, nonché della circostanza che l’ultimo reato ascrittogli
risaliva agli anni 1996-2000.
Il ricorso è inammissibile siccome proposto per motivi di merito non consentiti
nella presente sede di legittimità, avendo il provvedimento impugnato
adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di un quadro clinico del
ricorrente pienamente gestibile in ambito carcerario e non versando il medesimo
in condizioni di salute terminali, tali da non poter essere fronteggiati con i
trattamenti sanitari disponibili in ambito carcerario, anche a mezzo di ricoveri
presso presidi sanitari territoriali ex art. 11 Ord. Pen.
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame,
con condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

per motivi di salute.

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