Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12056 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12056 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISTILLO LUIGI N. IL 03/12/1983
avverso l’ordinanza n. 1153/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

RG.50551/12-RUOLO N.15

FATTO E DIRITTO
PISTILLO Luigi impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore
l’ordinanza del 6 novembre 2012, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari
ha respinto la sua istanza intesa ad ottenere

l’affidamento in prova

terapeutico di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il Tribunale ha ritenuto che il beneficio non poteva essergli concesso per i suoi

ritenere persona totalmente inaffidabile e che, inoltre, la misura chiesta non
fosse idonea a comportare un concreto suo recupero sociale ed ad scongiurare il
pericolo della recidiva.
Il PISTILLO deduce violazione della legge processuale e motivazione carente e
contraddittoria, in quanto l’udienza camerale si era svolta in sua assenza, pur
essendo stato egli all’epoca ricoverato in ospedale ed avendo chiesto di voler
presenziare, si che il rigetto dell’istanza di rinvio aveva comportato la violazione
dei suoi diritti di difesa.
Inoltre il Tribunale di sorveglianza non aveva adeguatamente valutato la sua
personalità, le reali motivazioni che l’avevano indotto a chiedere la misura
alternativa in esame e l’idoneità del programma terapeutico.
Il ricorso è inammissibile sia perché proposto per motivi di merito inibiti nella
presente sede di legittimità, sia perché manifestamente infondato.
Quanto al mancato rinvio dell’udienza camerale per sua impossibilità a
presenziare, il Tribunale ha rilevato come l’impedimento addotto non fosse
idoneo a determinare una sua assoluta impossibilità a comparire, in quanto dalla
certificazione sanitaria prodotta era emerso che egli era stato ricoverato solo per
accertamenti.
Quanto al diniego della misura alternativa chiesta, il Tribunale ha rilevato come il
ricorrente per i suoi precedenti penali e per i gravi procedimenti penali in corso
non desse garanzia che la misura potesse contribuire alla sua rieducazione;
inoltre era da ritenere che il suo stato di tossicodipendenza fosse stato da lui
strumentalizzato al fine di alleggerire la sua situazione carceraria, avendo il
ricorrente in passato più volte preso parte a programmi di disintossicazione
ambulatoriali mai portati a compimento.
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame,
con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.O.M.

gravi precedenti penali e per i numerosi procedimenti in corso, tali da farlo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30 settembre 2013.

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