Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12055 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12055 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PADURARU IULIAN N. IL 26/12/1976
avverso l’ordinanza n. 248/2012 TRIBUNALE di VENEZIA, del
17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

RG.50530/12-RUOLO N.14

FATTO E DIRITTO
PADURARU Iulian impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore
l’ordinanza del 17 luglio 2012, con la quale il Tribunale di Venezia, quale giudice
dell’esecuzione, ha respinto la sua domanda intesa ad ottenere, ex art. 673 cod.
proc.pen., la revoca della sentenza del 20 ottobre 2006, con la quale il
Tribunale di Torino lo ha condannato alla pena di giustizia per il reato di cui

reingresso in Italia dopo esserne stato già in precedenza espulso.
Deduce erronea applicazione della legge penale, in quanto la sentenza di cui egli
aveva chiesto la revoca era in contrasto con la direttiva della comunità europea
n. 2008/115/CE, come stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia della
Comunità europea emessa il 28 aprile 2011 su ricorso EL DRIDI.
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il rientro nel territorio dello
Stato di uno straniero extracomunitario in precedenza espulso e che sia privo di
speciale autorizzazione al riguardo non è più previsto dalla legge come reato solo
se avvenga oltre il termine di cinque anni dalla precedente espulsione; e, nella
specie, non risulta che il rientro in Italia del ricorrente sia avvenuto oltre 5 anni
dopo la sua precedente espulsione dall’Italia; il che comporta la piena
conformità alla normativa europea del reato di cui all’art. 13 comma 13 del d.lgs.
n. 286 del 1998, ascrittogli.
Invero la direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento e del
Consiglio dell’Unione europea, che ha acquistato efficacia diretta nel nostro
ordinamento, stabilisce che il divieto di reingresso del cittadino extracomunitario
in precedenza espulso non può valere per un periodo superiore ad anni 5 (cfr.
Cass. Sez. 1 n. 12220 del 13/3/2012, Sanchez, Rv. 252214).
Occorre aggiungere che il legislatore italiano si è adeguato alla direttiva da
ultimo citata, avendo sostituito, con l’art. 3 comma 1 lettera c) n. 9 del d.l. n. 89
del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 129 del 2011, il comma 14
dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, rendendolo conforme alla direttiva
anzidetta; ed invero, secondo la norma riformata, il divieto di reingresso in Italia
di un cittadino extracomunitario già espulso dall’Italia, di cui all’art. 13 comma
13 del d.lgs. n. 286 del 1998, opera normalmente per un periodo non inferiore
ad anni 3 e non superiore ad anni 5.
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame,
con condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

all’art. 13 comma 13 del d. Igs. n. 286 del 1998, per avere egli fatto illegale

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30 settembre 2013.

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