Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12054 del 30/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 12054 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FILIPETTI GIOVANNI N. IL 31/03/1973
avverso l’ordinanza n. 611/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

RG.50473/12-RUOLO N.13

FATTO E DIRITTO
FILIP1DETTI Giovanni impugna sia personalmente che per il tramite del suo
difensore l’ordinanza del 26 settembre 2012, con la quale il Tribunale di Genova
ha respinto la sua istanza intesa ad ottenere il riconoscimento del vincolo
della continuazione fra i fatti giudicati con le tre sentenze, meglio descritte nel
provvedimento impugnato, di cui la prima avente ad oggetto una ricettazione

oggetto una truffa commessa fra il febbraio e marzo 2003; la terza concernente
quattro episodi di ricettazione di assegni rubati avvenuti nell’ottobre 2001, nel
febbraio 2002, nel marzo 2002 e fra il gennaio e l’aprile del 2002.
Deduce erronea applicazione della legge penale, in quanto i fatti giudicati con le
sentenze anzidette denotavano un medesimo modus operandi ed erano stati
commessi in un arco di tempo estremamente contiguo, si da potere essere riuniti
con il vincolo della continuazione.
Il ricorso è inammissibile, siccome fondato su argomenti manifestamente
infondati, avendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in ordine
all’insussistenza di validi elementi da cui desumere l’unicità del disegno
criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per
l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva.
L’ordinanza impugnata ha invero correttamente escluso che gli episodi criminosi
giudicati con le tre sentenze indicate fossero frutto di una originaria ideazione e
determinazione volitiva (cfr., in termini, Cass.2^, 7.3.04 n. 18037).
Non risulta cioè che il ricorrente abbia fornito validi elementi dai quali potersi
fondatamente desumere che i reati, dei quali è stato dichiarato colpevole con le
tre sentenze sopra descritte, siano stati commessi nell’ambito di un’unica
determinazione volitiva, che lo abbia indotto a commettere il reato contestatogli
con la prima sentenza e poi anche quello di cui alle restanti due, essendo i reati
giudicati con le prime due sentenze (rispettivamente: ricettazione e truffa)
eterogenei fra di loro e commessi con modalità fra loro differenti ed essendo
inoltre gli episodi di ricettazione giudicati con la terza sentenza commessi ad una
distanza temporale troppo elevata rispetto ai restanti reati.
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto
dal ricorrente, con sua condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.O.M.

avvenuta in epoca anteriore e prossima al 14 marzo 2003; la seconda avente ad

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 30 settembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA