Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12053 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12053 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HABABA JAWAD N. IL 31/08/1976
avverso l’ordinanza n. 112/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

R.G.50463/12-RUOLO N.12

FATTO E DIRITTO
HABABA Jawad impugna personalmente innanzi a questa Corte l’ordinanza del 18
ottobre 2012, con la quale il Tribunale di Genova ha respinto la sua istanza
intesa ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i
fatti giudicati con le due sentenze, meglio descritte nel provvedimento
impugnato.

sentenze anzidette erano omogenei, erano stati commessi dalla stessa persona
ed in un arco di tempo estremamente ristretto (medesimo anno 2006), si da
potere essere riuniti con il vincolo della continuazione.
Il ricorso è inammissibile, siccome fondato su argomenti manifestamente
infondati, avendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in ordine
all’insussistenza di validi elementi da cui desumere l’unicità del disegno
criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per
l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva.
L’ordinanza impugnata ha invero condivisibilmente rilevato che la continuazione
non può identificarsi con una scelta di vita incline alla reiterazione di condotte
criminose e che, per aversi continuazione fra reati ai sensi dell’art. 81 c.p., è
necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico
programma deliberato, almeno nelle sue linee essenziali per conseguire un
determinato fine.
Il provvedimento impugnato ha pertanto correttamente escluso che gli episodi
criminosi giudicati con le due sentenze indicate fossero frutto di una originaria
ideazione e determinazione volitiva (cfr., in termini, Cass.2^, 7.3.04 n. 18037).
Non risulta invero che il ricorrente abbia fornito alcun elemento da cui potersi
fondatamente desumere che i reati, dei quali è stato dichiarato colpevole, siano
stati commessi nell’ambito di un’unica determinazione volitiva, che lo abbia
indotto a commettere il reato contestatogli con la prima sentenza e poi anche
quello di cui alla seconda sentenza, anche perché trattavasi di fatti commessi a
distanza di oltre un anno, in diversi luoghi e con persone differenti.
In presenza di detti elementi, lo stato di tossicodipendenza, solo genericamente
invocato dal ricorrente nella presente sede, non può ritenersi avere avuto
qualsiasi concreta influenza nella commissione dei reati, in ordine ai quali è stata
chiesta la continuazione.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento della
somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Deduce erronea applicazione della legge penale, in quanto i fatti giudicati con le

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30 settembre 2013.

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