Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12050 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12050 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOMASELLI FRANCESCO N. IL 26/01/1952
avverso la sentenza n. 1109/2010 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CATANIA, del 03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

RG.49989/12-RUOLO N.9

FATTO E DIRITTO
TOMASELLI Francesco impugna personalmente innanzi a questa Corte la
sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania in data 3 ottobre 2012, con la quale
era stata applicata nei suoi confronti, a norma degli artt. 444 e 448

C.D.D..

la

pena di giustizia, patteggiata fra le parti, per il reato di violazione degli obblighi
su di lui granati siccome sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza

Lamenta l’erronea applicazione della pena nei suoi confronti, con specifico
riferimento al calcolo dell’aumento di pena per la contestata recidiva.

Il ricorso in esame è inammissibile siccome destituito di specificità e comunque
manifestamente infondato, atteso che, conformemente alla giurisprudenza di
questa Corte, il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti, previa esclusione dei presupposti dell’art. 129
cod. proc. pen., desunta dalla documentazione acquisita al fascicolo.
Non è dato pertanto nella presente sede rimettere in discussione la sussistenza
dei reati contestati, ovvero le ulteriori determinazioni adottate dal giudice, in
tema di determinazione della pena concordata (cfr., ex multis, Cass. SS. UU. n.
5777 del 27/3/1992, Di Benedetto Rv. 191134; Cass. SS. UU. n. 10372 del
27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Cass. SS. UU., 25/11/1998, dep. 22/2/1999,
Messina, Rv.212437).
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

speciale di p.s. con obbligo di soggiorno.

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