Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12049 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12049 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

Data Udienza: 30/09/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARADONNA ANTONIO N. IL 13/01/1978
avverso la sentenza n. 1835/2012 TRIBUNALE di BARI, del
23/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

)

RG.49982/12-RUOLO N.8

FATTO E DIRITTO
CARADONNA Antonio impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo
difensore la sentenza del Tribunale di Bari in data 23 maggio 2012, con la quale
era stata applicata nei suoi confronti, a norma degli artt. 444 e 448

C.D.D.,

la

pena di giustizia, patteggiata fra le parti, per il reato di violazione degli obblighi
su di lui gravanti, siccome sottoposto alla misura di prevenzione della

Lamenta mancata motivazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all’art.
129 cod. proc. pen., atti a consentire il suo proscioglimento dal reato ascrittogli.

Il ricorso in esame è inammissibile siccome destituito di specificità e comunque
manifestamente infondato, atteso che, conformemente alla giurisprudenza di
questa Corte, il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti, previa esclusione dei presupposti dell’art. 129
cod. proc. pen., desunta dalla documentazione in atti.
Non è dato pertanto nella presente sede rimettere in discussione la sussistenza
dei reati contestati, ovvero le ulteriori determinazioni adottate dal giudice, in
tema di determinazione della pena concordata (cfr, ex multis, Cass. SS. UU. n.
5777 del 27/3/1992, Di Benedetto Rv. 191134; Cass. SS. UU. n. 10372 del
27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Cass. SS. UU., 25/11/1998, dep. 22/2/1999,
Messina, Rv.212437).
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30 settembre 2013.

sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno.

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