Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12048 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12048 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PADALINO GIUSEPPE ANTONIO N. IL 23/01/1984
avverso la sentenza n. 2333/2012 TRIBUNALE di BARI, del
21/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

I

RG.49977/12-RUOLO N.7

FATTO E DIRITTO
PADALINO Giuseppe Antonio impugna personalmente innanzi a questa Corte la
sentenza del Tribunale di Bari in data 21 luglio 2012, con la quale era stata
applicata nei suoi confronti, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di
giustizia, patteggiata fra le parti, per il reato di violazione degli obblighi inerenti
alla sorveglianza speciale di p.s., cui era sottoposto.

inferiore a quella richiesta dalle parti.

Il ricorso in esame è inammissibile siccome destituito di specificità e comunque
manifestamente infondato, atteso che, conformemente alla giurisprudenza di
questa Corte, il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti, previa esclusione dei presupposti dell’art. 129
cod. proc. pen., desunta dagli atti acquisiti al fascicolo.
Non è dato pertanto nella presente sede rimettere in discussione la sussistenza
dei reati contestati, ovvero le ulteriori determinazioni adottate dal giudice, in
tema di determinazione della pena concordata (cfr, ex multis, Cass. SS. UU. n.
5777 del 27/3/1992, Di Benedetto Rv. 191134; Cass. SS. UU. n. 10372 del
27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Cass. SS. UU., 25/11/1998, dep. 22/2/1999,
Messina, Rv.212437).
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

Lamenta mancata motivazione sul punto concernente l’irrogazione di una pena

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