Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12047 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12047 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONACCI PIETRO N. IL 06/02/1974
avverso la sentenza n. 326/2004 CORTE APPELLO di BARI, del
23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

RG.49751/12-RUOLO N.6

FATTO E DIRITTO
ANTONACCI Pietro impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo
difensore la sentenza del 23 aprile 2012, con la quale la Corte d’appello di Bari
ha confermato la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed 800,00 di multa
inflittagli dal G.U.P. del Tribunale di Foggia per i reati di illecita detenzione e
Porto in luoao Pubblico di un’arma da fuoco e di ricettazione dell’arma

Deduce erronea applicazione di legge e motivazione inadeguata circa la pena
inflittagli, non essendo stati tenuti nel debito conto tutti gli elementi previsti al
riguardo dall’art. 133 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, oltre che del tutto
generico, avendo la sentenza impugnata adeguatamente motivato in ordine alla
quantificazione della pena inflitta al ricorrente dal primo giudice, avendola
ritenuta adeguata alla effettiva consistenza dei fatti ed avendo rilevato come le
pene per i due delitti di ricettazione già fossero state inflitte nel minimo edittale.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

anzidetta e di un ciclomotore.

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