Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12045 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12045 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIGATO PIETRO N. IL 30/10/1973
avverso l’ordinanza n. 4462/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto.
Il 17 ottobre 2012 l’Ufficio di Sorveglianza di Novara rigettava il reclamo

proposto da Pietro Ligato avverso il provvedimento disciplinare dell’esclusione
dalle attività in comune per la durata di quindici giorni, assunto dal Consiglio di
disciplina della Casa circondariale di Novara il 4 aprile 2012.

Ligato il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle
ragioni poste a base della decisione adottata.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tendono a provocare una nuova, non consentita valutazione
delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. Il
provvedimento impugnato, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti
agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della
legge penale e processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente

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