Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12044 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12044 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EZ ZAHER TARIK N. IL 23/07/1984
avverso l’ordinanza n. 358/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 30/09/2013
Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 10 luglio 2012 il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta
avanzata da El Zaher Tank, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della
continuazione ex art. 671 c.p.p., ritenendo insussistenti i presupposti di legge per
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, El Zaher Tarik il quale lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione all’omesso riconoscimento della continuazione in sede
esecutiva.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle diverse sentenze e,
all’esito della compiuta disamina delle stesse, ha, con motivazione congrua,
adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, illustrato
le ragioni di fatto — in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ostative al
riconoscimento della continuazione
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013.
l’accoglimento della domanda.