Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12042 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12042 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZANETTI ANTONIO N. IL 11/10/1970
avverso l’ordinanza n. 1877/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 30/09/2013
Ritenuto in fatto.
Il 9 ottobre 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia rigettava, tenuto conto
del principio di gradualità trattamentale, le istanze di affidamento in prova al
servizio sociale, detenzione domiciliare “ordinaria”, semilibertà, differimento
facoltativo dell’esecuzione della pena avanzate da Antonio Zanetti.
alletti il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle
ragioni poste a base della decisione adottata.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, formulato in maniera generica e avulse dalla struttura argomentativa
dell’ordinanza, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. Il
provvedimento impugnato, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti
agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della
legge penale e processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente