Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12041 del 12/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12041 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARBACE ROCCO N. IL 10/10/1948
avverso l’ordinanza n. 635/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2012 la Corte d’appello di Lecce ha
dichiarato inammissibile l’appello proposto da Arbace Rocco avverso la sentenza
dell’Il gennaio 2011 del Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Tricase.
La Corte rilevava, a ragione della decisione, che l’appello era da ritenere
tardivo perché proposto il 24 marzo 2011, dopo che il termine di trenta giorni, di

scadenza del termine di quindici giorni, previsto dall’art. 544, comma 2, cod.
proc. pen., era spirato il 25 febbraio 2011.
2. Avverso detta ordinanza Arbace Rocco ha proposto personalmente ricorso
per cassazione, chiedendone l’annullamento sulla base di unico motivo, con il
quale ha denunciato erronea applicazione della legge processuale penale ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, la sua dichiarazione di contumacia, effettuata alla
prima udienza dibattimentale del 3 giugno 2008 e rimasta per l’intero

iter

processuale per la erroneità della sua revoca, ha comportato la maturazione del
suo diritto alla notifica dell’avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma
3, cod. proc. pen. e l’omessa decorrenza del termine per impugnare la sentenza,
non notificata.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Risulta dall’esame degli atti, cui questa Corte ha accesso, essendo stato
dedotto, mediante ricorso per cassazione, un
dell’art. 606, comma 1, lett.

error in procedendo ai sensi

c), cod. proc. pen., che la declaratoria di

contumacia dell’imputato è stata revocata nel corso della udienza del 30 giugno
2009, alla quale erano presenti sia l’imputato sia i suoi difensori di fiducia.
Alla stregua di detto rilievo, è del tutto corretta la decisione impugnata, che
ha rilevato l’assenza dell’imputato alla lettura del dispositivo e ha ritenuto tale
posizione processuale preclusiva del diritto dello stesso alla notifica dell’estratto
della sentenza, spettante al solo contumace, con conseguenza decorrenza del
termine per l’appello ai sensi dall’art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

2

cui all’art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., decorrente dalla data della

Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento – a favore della Cassa delle ammende – di sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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