Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12040 del 12/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12040 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELL’ORZO ANTONINO N. IL 28/06/1982
avverso la sentenza n. 5159/2009 TRIBUNALE di PALERMO, del
19/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 gennaio 2011 il Tribunale di Palermo ha dichiarato
Dell’Orzo Antonino responsabile del reato di cui all’art. 650 cod. pen. per non
avere ottemperato all’invito, legittimamente rivolto per ragioni di giustizia, di
presentarsi il 20 agosto 2006 al competente Commissariato di P.S. e l’ha

2. Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, per mezzo del suo
difensore, appello, convertito in ricorso per cassazione dall’adita Corte d’appello
di Palermo, deducendo, con il primo motivo, che doveva essere assolto dal reato
ascrittogli non essendo egli tenuto a presentarsi il giorno indicato, né a osservare
altre prescrizioni, per intervenuto decorso del termine di applicazione della
misura di prevenzione, la cui sospensione non era stata provata, e dolendosi,
con il secondo motivo, del diniego delle attenuanti generiche.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Le censure svolte con il primo motivo sono del tutto generiche e prive di
correlazione con le ragioni argomentate della decisione impugnata, che, con
motivazione logica e congrua ai dati fattuali disponibili, ha richiamato il decreto
applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, la sua notifica
all’imputato, l’inizio della sua esecuzione, la sua interruzione per avvenuta
carcerazione del medesimo, e i formali inviti allo stesso rivolti, dopo la sua
scarcerazione, di presentarsi presso l’ufficio di P.S. o la stazione dei Carabinieri
per essere sottoposto alla disposta misura.
3. Né è più specifica la doglianza che attiene alla mancata concessione delle
attenuanti generiche, limitata alla mera affermazione della tenue offensività del
fatto, a fronte del ragionevole richiamo, operato dal Tribunale, ai precedenti
penali per fondarne il diniego e ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e alla entità
della violazione per quantificare la pena.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella

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condannato alla pena di euro duecento di ammenda.

determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2013

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