Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12039 del 12/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12039 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IERINO’ ANTONIO N. IL 24/01/1956
avverso la sentenza n. 4122/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 12/07/2013
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 13 luglio 2011 la Corte d’appello di Roma ha
confermato la sentenza del 18 giugno 2007 del Tribunale di Tivoli, che aveva
dichiarato Ierinò Antonio colpevole del reato previsto dall’art. 9 legge n. 1423
del 1956, per avere contravvenuto agli obblighi di permanenza domiciliare
sicurezza con obbligo di dimora nel comune di residenza, reso il 10 luglio 1998
dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, e l’aveva condannato alla pena di mesi
tre di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del difensore di fiducia, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento deducendo,
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza o manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2.
La pena, la cui entità è contestata e che la Corte di appello ha
confermato su appello del solo imputato, ritenendola non “sensatamente
attenuabile” in presenza di numerosi e pessimi precedenti penali e di generiche
doglianze difensive, è, infatti, inferiore allo stesso minimo edittale previsto dalla
norma incriminatrice.
3. La inammissibilità del ricorso, che ha precluso la corretta instaurazione
dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d’impugnazione, osta al rilievo,
di ufficio, del decorso del termine di prescrizione, che, regolato dalla legge n.
251 del 2005, è intervenuto in data successiva alla sentenza di appello (Sez. U,
n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164).
4.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità – al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
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imposti con decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2013
Il Presidente
Il Consigliere estensore