Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12038 del 12/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12038 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RISOLI ROMEO N. IL 25/06/1967
avverso la sentenza n. 3249/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 ottobre 2011 il Tribunale di Bari, all’esito del giudizio
abbreviato, ha dichiarato Risoli Romeo colpevole dei reati di cui agli artt. 9,
comma 2, legge n. 1423 del 1956, 116 cod. strad., 337 e 482 cod. pen., e l’ha
condannato, riconosciuta la continuazione e applicata la diminuente del rito, alla

Il 18 aprile 2012 la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza
di primo grado, appellata dall’imputato, ha ridotto la pena ad anni uno e mesi
otto di reclusione, ritenendo ingiustificata la quantificazione della pena base per
la detenzione di due telefoni cellulari, contestata ai sensi dell’art. 9 legge n. 1423
del 1956, in misura significativamente superiore al minimo edittale.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha dedotto difetto e manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla entità della pena inflitta e violazione degli artt. 132
e 133 cod. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice non ha l’obbligo di
procedere a un analitico esame dei criteri elencati nell’art. 133 cod. pen. ai fini
della determinazione della pena e di fornire un’analitica motivazione, essendo
sufficiente il riferimento a dati oggettivi o soggettivi idonei a evidenziare la
correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio
potere discrezionale.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata appare conforme a tali principi,
avendo fornito un’argomentazione compiuta e logicamente sviluppata in ordine
alla dosimetria della pena, poiché, dopo aver condiviso le ragioni espresse dal
Giudice di primo grado – a fondamento del diniego delle attenuanti generiche – in
ordine alla negativa personalità dell’imputato, desunta dai suoi non lievi
precedenti, e alla “genesi necessitata dell’ammissione degli addebiti”, ha ritenuto
ingiustificata, in rapporto alla modesta gravità del fatto, la pena base come

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pena di anni due e mesi quattro di reclusione.

determinata e congrua, in relazione ai parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., la
diversa operata quantificazione della pena.
Né il ricorrente ha evidenziato con il ricorso alcun significativo elemento
positivo non valutato.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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