Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12036 del 11/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 12036 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BISIGNANO GIUSEPPE N. IL 14/07/1949
avverso l’ordinanza n. 860/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
17/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
19tte/sentite le conclusioni del PG Dott. g-, , h

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Data Udienza: 11/03/2014

53555/13 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Messina con ordinanza 17.10-25.11.2013 ha rigettato la
richiesta di riesame proposta da Giuseppe Bisignano avverso il provvedimento con
cui il locale GIP in data 1.10.2013 ha applicato nei suoi confronti la misura degli
arresti domiciliari in relazione a reati ex artt. 110 e 319 quater c.p. (capo C

61 n. 2 e 9, 48, 479 c.p. in relazione all’art. 476 c.p. (capo B), 110 e 323 c.p. (capo
F) per fatti e condotte afferenti due vicende poste in essere nella qualità di preside
della Facoltà di Farmacia (o direttore del relativo Dipartimento) e professore
ordinario della locale Università (afferenti la prima falsificazioni di fatture, la
seconda l’attivazione per influire su procedura concorsuale per favorire il figlio).

2. Ricorre nell’interesse del prof. Bisignano il difensore, sul solo punto della
permanenza delle esigenze cautelari, enunciando motivi di inosservanza ed erronea
applicazione dell’art. 274 lett. C c.p.p. e di contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione: le dimissioni dalla funzione di direttore del Dipartimento e il
decreto rettorale che ha sospeso la sua docenza costituirebbero eventi che, secondo
il ricorrente, avrebbero obiettivamente privato il prof. Bisignano sia della facoltà di
amministrazione di fondi che della possibilità di interferenza nelle procedure
concorsuali, determinando una situazione concreta incompatibile con la permanenza
di tali esigenze.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di
euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Il motivo si risolve in fatti in preclusa censura di merito all’apprezzamento del
Tribunale, non palesemente incongruo al contenuto degli elementi probatori
richiamati espressamente, e sorretto da motivazione non apparente né
manifestamente illogica o contraddittoria.
E’ sufficiente in particolare evidenziare che a p. 24 della sua ordinanza il
Tribunale ha ricordato la frase con la quale l’odierno ricorrente risponde
all’interlocutore prof. Ripa, che esprimeva perplessità e comunque chiedeva
chiarimenti su come avrebbe potuto il prof. Bisignano agire efficacemente per dare

provvisorio), 110, 56 e 317 c.p. (capo E), 110, 81 e 314 c.p. (capo A), art. 110, 81,

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2

al prof. Teti la contropartita richiesta per la propria attivazione per dissuadere il
candidato Papasergi, a vantaggio del figlio del medesimo Bisignano, non essendo
questi componente della commissione (“ma sa che noi siamo in un certo giro, che
abbiamo un certo potere … se diciamo no lui butta sangue”), per constatare che
l’articolato e specifico apprezzamento del Riesame risulta tutt’altro che assertivo,
quando giudica non determinanti le formali provvisorie dismissioni dell’esercizio
delle funzioni universitarie.

richiesta difensiva di produzione di ulteriore documentazione che avrebbe dovuto
fondare un diverso apprezzamento, in quanto idonea, nella prospettazione
difensiva, ad incidere anche sull’autorevolezza e comunque sulla recisione pure di
quei rapporti di convenienza e potere, autonomi rispetto al contingente esercizio di
concrete funzioni pubbliche, valorizzati dal Riesame: si tratta infatti di
documentazione che in ipotesi va presentata al giudice del merito a sostegno di
un’eventuale richiesta di revoca o modifica della misura cautelare in atto, ma che
non può essere apprezzata e comunque valutata in questa sede di legittimità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.3.2014

In proposito, va osservato che questa Corte suprema ha oggi respinto la

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