Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12034 del 11/03/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12034 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
PARDINI FRANCO N. IL 09/02/1953
avverso la sentenza n. 677/2011 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del
26/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
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Data Udienza: 11/03/2014
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CONSIDERATO IN FATTO
1. Il procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze ricorre per
cassazione avverso la sentenza con cui il GUP di Livorno ha dichiarato non luogo a
procedere nei confronti di FRANCO PARDINI, coimputato del reato di cui agli artt.
110, 319, 321 c.p. con due amministratori del Comune di Rosignano Marittimo, per
motivazione e violazione di legge, erronea e illogica valutazione dei fatti, erronea
interpretazione e applicazione degli artt. 319 e 321 c.p..
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Assorbente ragione di inammissibilità del ricorso è data dalla tardività della
sua proposizione.
La sentenza è stata deliberata all’udienza del 26.1.2012. Il GUP ha indicato un
termine per il deposito di novanta giorni, tuttavia poi concretamente depositando il
provvedimento solo il successivo 25.1.2013.
L’avviso del deposito è stato comunicato al procuratore generale in data
11.2.2013, secondo quanto riferito dalla stessa parte pubblica ricorrente.
Il ricorso è stato proposto in data 4.3.2013 ed è pervenuto al Tribunale di
Livorno 1’8.3.2013.
Avrebbe dovuto essere proposto entro quindici giorni dalla comunicazione del
deposito, secondo il combinato disposto degli artt. 424 e 585 c.p.p., come
interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte suprema nella sentenza
n.
21039/2011, con insegnamento poi consolidato e che questa Sezione condivide. E’
lì chiarito che il termine per impugnare le sentenze deliberate ai sensi dell’art. 424
c.p.p. è sempre quello di quindici giorni (essendo irrilevante l’eventuale indicazione
di un termine per il deposito della motivazione, quando non letta contestualmente,
maggiore dei trenta previsti dall’ultimo comma del medesimo articolo): esso
decorre dalla deliberazione con motivazione contestuale o dai trenta giorni
successivi, per i presenti, e dal giorno della notificazione o della comunicazione
dell’avviso di deposito negli altri casi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11.3.2014
fatti tra il 7 novembre 2006 e 1’11 aprile 2007. Enuncia motivo di difetto di